FAQ OPERAI SOCIALI

F.A.Q.

Ovvero:
Domande ricorrenti.

 CIRCA
IL CONTRATTO

Al
momento della firma di un contratto questo cosa deve contenere?

Il contratto deve contenere la
durata della prestazione lavorativa e la sua collocazione riferimento
al giorno, alla settimana, al mese e all’anno specificate per
iscritto .La mancanza o indeterminatezza nel
contratto di tali elementi determina:

  • se l’omissione riguarda la durata
    della prestazione, il lavoratore può chiedere al Giudice che
    venga accertata l’esistenza di un rapporto a tempo pieno.

  • se l’omissione riguarda l’orario,
    il lavoratore può chiedere che il giudice determini le
    modalità temporali di svolgimento dell’attività
    lavorativa a tempo parziale con riferimento a quanto previsto dal
    Contratto Collettivo Nazionale

In entrambi i casi sopra
evidenziati, il lavoratore ha diritto, per il periodo antecedente
alla sentenza, in aggiunta alla retribuzione dovuta per la
prestazione resa sulla base dell’orario accertato, anche ad un
ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno (questo deve
essere espressamente provato.)
 

CIRCA
L’ORARIO DI LAVORO

Ogni mattina
devo recarmi presso vari utenti a domicilio e vengo retribuita solo
per il lavoro svolto mentre il tempo impiegato tra una casa e
un’altra mi viene pagato con una percentuale fissa. E’ regolare?

L’uso
della percentuale, definita dalla coop, con o senza accordi
sindacali, non è regolare: il tempo tra una casa e l’altra è
tempo di lavoro e come tale deve essere retribuito. Per il lavoratore
o la lavoratrice deve esserci la retribuzione dal momento in cui
inizia il primo servizio a domicilio, fino al termine dell’ultimo
intervento. L’orario di lavoro è il periodo nel quale il
lavoratore è a disposizione della coop, quando il tempo non è
più suo, quindi che ci sia la effettiva prestazione diretta è
secondario (altro es. il tempo di indossare gli abiti da lavoro, se
richiesti, è tempo di lavoro).

 

Che
cos’è il lavoro supplementare?

Lavoro
supplementare: è rappresentato dalla differenza tra l’orario
part-time concordato tra le parti e e l’orario normale giornaliero
(40 ore settimanali).

La
regolamentazione del lavoro supplementare è rimessa alla
contrattazione collettiva con la seguente particolarità:

  • Se il CCNL prevede e disciplina la
    facoltà del datore di richiedere la prestazione
    supplementare, non è necessario il consenso del lavoratore
    (si presume). Un eventuale rifiuto, tuttavia, non integra motivo
    legittimo di licenziamento.

  • Se il CCNL non prevede la suddetta
    facoltà è necessario il consenso del lavoratore, il
    quale può essere anche implicito.

Che
cosa sono gli straordinari?

Lavoro
straordinario: si verifica quando viene superato l’orario di 40 ore
settimanali.

Il
lavoro straordinario nel part-time si può verificare solo
quando sia raggiunto il tempo pieno e quindi solo nel part-time
verticale o misto. In questo caso si applica la disciplina generale
prevista per il tempo pieno.

Come
funziona la banca ore?

La
banca ore utilizzata indiscriminatamente dalle cooperative per
regolare la prestazione lavorativa degli operatori è
assolutamente illegittima.

Conseguentemente:

  • Se
    l’operatore ha un orario part-time di 20 ore settimanali e ne
    lavora 10, dovrà in ogni caso essere retribuito per le 20 ore
    previste dal contratto.

  • Se
    l’operatore ha un orario part-time di 20 ore e ne lavora 40, dovrà
    essere retribuito per 40 (20 ore come lav. supplementare). Se la
    situazione persiste può chiedere che venga accertata
    l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno (vedi sopra).
    Il lavoratore può inoltre rifiutarsi di eseguire la
    prestazione supplementare senza incorrere in sanzioni.

La
mia cooperativa mi ha assunto a progetto prima di passarmi
definitivamente a tempo indeterminato, è una cosa lecita?

Sono
molto pochi i contratti a progetto che si possono ritenere tali. La
stragrande maggioranza di questi sono un effettivo rapporto di lavoro
subordinato. Quindi il lavoratore può richiedere che “il
tempo indeterminato” sia conteggiato dal primo contratto a progetto
stipulato con la cooperativa, con relativi arretrati e scatti di
anzianità.
Ne
consegue che

una
lavoratrice assunta a progetto nella maggior parte delle occasioni
possa richiedere davanti ad un giudice che venga riconosciuta
l’effettiva subordinazione del proprio rapporto di lavoro e la
relativa stipula di un contratto a tempo indeterminato.

CIRCA
L’ORARIO DI LAVORO

Ogni mattina
devo recarmi presso vari utenti a domicilio e vengo retribuita solo
per il lavoro svolto mentre il tempo impiegato tra una casa e
un’altra mi viene pagato con una percentuale fissa. E’ regolare?

L’uso
della percentuale, definita dalla coop, con o senza accordi
sindacali, non è regolare: il tempo tra una casa e l’altra è
tempo di lavoro e come tale deve essere retribuito. Per il lavoratore
o la lavoratrice deve esserci la retribuzione dal momento in cui
inizia il primo servizio a domicilio, fino al termine dell’ultimo
intervento. L’orario di lavoro è il periodo nel quale il
lavoratore è a disposizione della coop, quando il tempo non è
più suo, quindi che ci sia la effettiva prestazione diretta è
secondario (altro es. il tempo di indossare gli abiti da lavoro, se
richiesti, è tempo di lavoro).

Svolgo degli
interventi individuali presso istituti scolastici. Capita, sempre più
spesso, che alcuni interventi saltano per l’assenza dalla scuola
dell’utente oppure che mi ritrovo con dei buchi tra una lezione e
un’altra. La cooperativa mi paga solo le ore di intervento con
l’utente, mentre in caso di buchi o di assenza del ragazzo niente
paga. E’ possibile?

Quando
si è assunti regolarmente da una cooperativa, si firma un
contratto di lavoro che vincola te a prestare un certo numero di ore
alla settimana ma vincola la cooperativa a garantirti quelle ore e il
loro pagamento. I buchi nella giornata non possono essere un
“rischio” della lavoratrice o del lavoratore ma devono essere,
invece, un “rischio di impresa” (e le coop sono delle imprese).
Spetta, quindi, alla cooperativa preoccuparsi di organizzare il
lavoro in maniera tale da garantirti comunque lo svolgimento delle
tue ore settimanali e se non riesce in questo, è tenuta
comunque a pagare le tue ore anche se non vengono lavorate. Basti
pensare che la parola “lavorare” non significa solo e
semplicemente essere a contatto con l’utente ma, come sai,
contempla anche altre attività: progettazione, formazione,
verifica, etc…

Nella
programmazione dei turni mi hanno inserito delle pause di mezz’ora
o di un’ora. E’ regolare questo?

L’organizzazione
dei turni è un classico potere delle direzioni aziendali, ma
ci sono dei limiti di legge e di correttezza: se la pausa coincide
con i pasti potrebbe essere regolare, ma se risponde solamente ad un
buco “organizzativo” della cooperativa allora non è
regolare. Non si possono considerare vere pause quelle che non
consentono effettivamente al lavoratore di essere “libero” dal
lavoro (es. mezz’ora può bastare per un pasto veloce) ma se
le interruzioni sono ripetute e ad orari e con durate non realmente
utilizzabili (es. non riesci ad allontanarti veramente dal luogo di
lavoro, non puoi ritornare a casa o altro) allora sono contestabili e
devono essere eliminate o retribuite.

Sono una
operatrice di una residenza. I miei turni di lavoro cambiano sempre e
a volte con un preavviso di pochi giorni. Per questo non riesco a
organizzarmi per i miei impegni privati e per seguire un corso di
lingue al quale sono iscritta. Possono farlo?

Il
tempo di lavoro non deve invadere l’intera vita della persona
perciò la programmazione dei turni e degli orari di lavoro
deve essere di norma regolare. Di norma significa che ci possono
essere eccezioni ed emergenze che però non possono essere la
regola. Si ha diritto, quindi, a turni ben stabili con una rotazione
tra fasce di lavoro prevedibili nel tempo (es. mattina, pomeriggio,
notte, riposo e giornata libera). In questa maniera chiunque può
prevedere, calendario alla mano, il proprio turno di lavoro dei mesi
successivi.

Sono stato
assunto in un centro diurno per sostituire gli altri operatori
assenti per ferie o per malattia. La coop mi chiama spesso al mio
cellulare, anche con poche ore di preavviso, per assegnarmi turni,
spesso diversi, in base alle esigenze di copertura del servizio. Sono
condannato a questo tipo di vita?

Molti
lavoratori, chiamati solitamente “jolly” o“sostituti”,
subiscono questo tipo di organizzazione molto diffusa nelle coop. ma
si tratta, di fatto, di un contratto “a chiamata”, introdotto
ufficialmente dalla Legge 30/2003 ma che le coop. praticano da sempre
fuori dalla legge. La prima cosa da sapere è che il lavoro a
chiamata non è una forma contrattuale prevista dal CCNL di
lavoro; la seconda è che il lavoro a chiamata prevede delle
indennità e delle regole che non troviamo nel lavoro di
sostituzione; la terza è che la disponibilità ad essere
rintracciabili per prendere servizio fuori dai propri turni deve
prevedere l’applicazione di una indennità (per i periodi di
disponibilità telefonica e di presa di servizio) e un tetto
massimo di giornate (reperibilità). Di fatto è un
periodo in cui si viene spremuti, se possibile anche più degli
altri, con il miraggio di vedere, prima o poi, riconosciuto un
diritto di precedenza ad un turno fisso e regolare. Ma è un
fidarsi. Resta il fatto che è una condizione totalmente
irregolare anche se diffusissima.

­-

Da qualche mese
ho ottenuto la mobilità presso una residenza psichiatrica. Con
mia sorpresa mi hanno comunicato che le ore notturne non mi saranno
pagate perché di solito l’utenza dorme tranquillamente. Mi
sembra un assurdo visto che non sono a casa mia o in giro con i miei
amici.

Il
CCNL prevede una forma di “reperibilità con residenza in
struttura” e troviamo cooperative che in maniera molto disinvolta e
con la compiacenza dei sindacati firmatari del CCNL, utilizzano
questa norma per non pagare le ore di lavoro notturno riconoscendo
una indennità fissa mensile. Bisogna sapere, però, che
la norma contrattuale è una sorta di deroga al principio
generale del pagamento delle ore normali (immaginiamo il caso di un
operatore che viva in una comunità rurale come una sorta di
inquilino custode). Infatti per applicare la norma dell’indennità
fissa, bisogna avere un accordo con i sindacati che autorizzi,
servizio per servizio e non genericamente una tipologia di servizi,
l’utilizzo di questo trattamento contrattuale. Se la coop. è
stata autorizzata sapete con chi prendervela.

Ho un
contratto di 36 ore settimanali quindi part-time visto che il tempo
pieno è di 38 ore. Il problema è che non sempre i miei
turni settimanali coprono tutte le ore del contratto e la cooperativa
mi segna le ore non lavorate come ore da recuperare o non pagate.
Funziona così?

Si
intrecciamo diversi problemi: affrontiamone i principali. Intanto,
come detto sopra, le ore da contratto di assunzione devono essere
pagate e se l’organizzazione dei turni non copre il monte ore, il
problema non deve essere solo tuo. Non esiste, infatti,
contrattualmente un “recupero negativo” ma è solo una
pratica diffusa delle cooperative. Il contratto nazionale prevede, in
realtà, solo il recupero positivo delle ore lavorate in più
oltre l’orario di lavoro (es. lavoro di meno questa settimana
perché sto recuperando le ore in più fatte la scorsa
settimana).

Sono
assunto come part-time a 30 ore ma da sempre ne lavoro 36 e le ore
lavorate in più mi vengono pagate con una maggiorazione. Mi
conviene rimanere part-time a 30 ore o chiedere l’aumento
dell’orario di lavoro a 36?

Meglio
chiedere il riconoscimento dell’orario a 36 ore perchè la
maggiorazione che prendi per le ore fatte oltre il tuo contratto non
sono propriamente una maggiorazione come per il lavoro straordinario
ma sono una indennità che serve solo per far “sparire” le
ore fatte in più dai calcoli sulle tutte le altre voci
contrattuali e di legge. E’ una specie di condono: ti pagano subito
il 27% in più per non far pesare quelle ore in nessun altra
voce (malattia, 13°, ERT, TFR ecc…)

Sempre più
spesso, dicendomi che ci sono troppe persone in turno, mi obbligano a
prendere due, tre ma anche una sola giornata di ferie senza però
concordarle con me. Possono obbligarmi e scegliere solamente loro i
giorni?

L’organizzazione
delle ferie dovrebbe essere argomento di contrattazione sindacale. In
pratica le ferie sono “obbligate” se il tuo servizio chiude;
negli altri casi i periodi sono frutto di accordi tra coop. e
lavoratori (la regola è che metà ferie le sceglie “di
più” la coop e l’altra metà le sceglie “di più”
il lavoratore). Il dubbio da te sollevato è invece diverso: le
ferie sono un periodo irrinunciabile di recupero psico-fisico.
Prenderne due, tre o un solo giorno non rispetta (come quantità
di giornate libere) il senso fondamentale delle ferie. Il periodo
delle ferie deve essere abbastanza lungo per recuperare energie
(dieci, quindici giorni almeno). Spezzare le ferie in piccoli periodi
è un danno (biologico è il termine esatto) per il
lavoratore e non è permesso.

CIRCA
LE POSSIBILI RISPOSTE

Quanto
tempo ho a disposizione dall’avvenimento per poter far valere i miei
diritti davanti ad un giudice?

Si
hanno 5 anni di tempo per poter intentare una causa prima della
prescrizione dell’illecito, ne consegue che puoi richiedere i danni
arretrati di situazioni subite nei cinque anni precedenti anche se di
fatto non

sussistono
più.

PER
ULTERIORI INFO SCRIVI A:

1893@canaglie.org

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21 Responses to FAQ OPERAI SOCIALI

  1. kortatub says:

    ciao,
    provo a risponderti:

    1) Il monte ore dipende da mese a mese, tuttavia 165 ore sono un full-time
    2)Si puoi rifiutarti.
    3)hai dei fogli ore? altrimenti dei testimoni… poi serve fantasia in che servizio lavori?
    4)sono delle prove valide
    5)quella lettera non è valida, e comunque puoi fare un esposto.
    6)Può essere utile.
    7) un part time di 24 ore è tra le 95 e le 100 ore mensile. Devi moltiplicare per 4,3
    diventa straordinario oltre la 38° ora.

  2. cettina says:

    ma il monte ore mensile di un contratto part-time di 24 ore settimanali è di 96 ore mensili o 120 ore mensili? cioè devo considerare un mese formato da 4 sett o da 5 sett? cio mi serve per capire se straordinario è superato le 96 ore o superato le 120 ore.
    inoltre nel part time in questione le ore oltre la 96° o oltre la 120° è straordinario o supplementare? e che differenza c’è?

  3. cettina says:

    Cettina Commenta
    03 Gen 2009, 13:10

    Ciao a tutti!!! è la prima volta che scrivo.
    lavoro da circa un anno presso una cooperativa sociale nella qualità di educatore v livello con orario ridotto settimanale di 24 ore. in realtà quando mi consegnano l’orario mensile sono sempre 156- 162 ore per non parlare del periodo estivo dove arriviamo fino ed anche oltre alle 200 ore mensili. inoltre il mio datore di lavoro mi dice che pagherà lo straordinario dalla 166 ora in poi anche se poi nelle buste paghe non ci sono mai le ore effettivamente svolte e quando chiedo chiarimenti mi rimanda alla busta paga successiva. mi chiedevo:
    1 ma 165 non sono il monte ore per un contratto a tempo pieno?
    2 posso rifiutarmi senza incorrere a sanzioni di fare ore in piu superate le 24 ore settimanali?
    3 come posso dimostrare che mi fanno fare tutte queste ore?
    4 le fotocopie dei verbali ,che ad ogni fine turno sottoscriviamo tutti gli operatori, sono legali al fine di chiedere i miei diritti?
    5 la cosa piu grave è che alla firma del contratto mi hanno fatto sottoscrivere e firmare una lettera di dimissioni senza data come mi posso tutelare?
    6 da qualche giorno ho inviato una raccomandata a/r senza busta al mio datore di lavoro dove esprimevo la gioia nel svolgere il mio lavoro e il fatto che non voglio auto licenziarmi ma allo stesso tempo la mia impossibilità a svolgere ore oltre le 24 sett. a meno che non mi cambiano tipologia contrattuale da 24 a full time. serve questa lettera per tutelarmi?
    scusate ma avrei un infinità di cose da chiedere e fino ad ora non sapevo a chi rivolgermi.
    grazie anticipatamente e potete per favore darmi delle dritte per chi rivolgermi per approfondimenti in materia e per le buste paga che credo siano poco veritiere?
    grazie grazie grazie!

  4. Cettina says:

    Ciao a tutti!!! è la prima volta che scrivo.
    lavoro da circa un anno presso una cooperativa sociale nella qualità di educatore v livello con orario ridotto settimanale di 24 ore. in realtà quando mi consegnano l’orario mensile sono sempre 156- 162 ore per non parlare del periodo estivo dove arriviamo fino ed anche oltre alle 200 ore mensili. inoltre il mio datore di lavoro mi dice che pagherà lo straordinario dalla 166 ora in poi anche se poi nelle buste paghe non ci sono mai le ore effettivamente svolte e quando chiedo chiarimenti mi rimanda alla busta paga successiva. mi chiedevo:
    1 ma 165 non sono il monte ore per un contratto a tempo pieno?
    2 posso rifiutarmi senza incorrere a sanzioni di fare ore in piu superate le 24 ore settimanali?
    3 come posso dimostrare che mi fanno fare tutte queste ore?
    4 le fotocopie dei verbali ,che ad ogni fine turno sottoscriviamo tutti gli operatori, sono legali al fine di chiedere i miei diritti?
    5 la cosa piu grave è che alla firma del contratto mi hanno fatto sottoscrivere e firmare una lettera di dimissioni senza data come mi posso tutelare?
    6 da qualche giorno ho inviato una raccomandata a/r senza busta al mio datore di lavoro dove esprimevo la gioia nel svolgere il mio lavoro e il fatto che non voglio auto licenziarmi ma allo stesso tempo la mia impossibilità a svolgere ore oltre le 24 sett. a meno che non mi cambiano tipologia contrattuale da 24 a full time. serve questa lettera per tutelarmi?
    scusate ma avrei un infinità di cose da chiedere e fino ad ora non sapevo a chi rivolgermi.
    grazie anticipatamente e potete per favore darmi delle dritte per chi rivolgermi per approfondimenti in materia e per le buste paga che credo siano poco veritiere?
    grazie grazie grazie!

  5. vincenzo says:

    Buongiorno,da inizio dicembre,la societa’per la quale lavoro(una partecipata comunale)ci ha cambiato il turno,facevamo fino al 30/11 dalle ore 06-14 poi il giorno successivo dalle 14-22 e poi dalle 22-06.00 poi smonto notte e riposo.dall’01/12 dopo lo smonto notte ci hanno ordinato 24 ore di reperibilità continuate,e dobbiamo essere sul posto di lavoro in max 20 minuti,poiche’ siamo guardie ai fuochi su di una elisuperficie,dove spesso atterra l’eliambulanza del 118.la mia domenda e’ posso rifiutare questo turno (massacrante)di reperibilità?
    E’legale che dopo una notte si deve essere reperibili x 24 ore?

    grazie anticipatamente

    Vincenzo

  6. DISTEFANO says:

    Lavoro per 24h settim. in una cooperativa sociale che gestisce case famiglie per ex O.N.P.in merito all’orario di lavoro vorrei chiarimenti su:
    -E’ possibile fare turni notturni sempre a 12h?
    -Si possono fare 2 notti a settimana in maniera ricorrente?
    -Possiamo somministrare la terapia agli ospiti?
    -Ci spetta indennità perchè gestiamo le casse personali degli ospiti?
    -Il turno notturno viene iniziato alle 20.00 e finisce alle 8.00. Dopo quante ore è possibile rientrare nella turnazione?
    Grazie tante anticipatamente

  7. kortatub says:

    Sono in contatto con dei ragazzi Brescia che ti possono dare una mano se min contatti in privato a

    kortatub@hotmail.it

    vi metto in contatto…

    Ciao
    Kb

  8. alessandro says:

    grazie per la solidarietà, è davvero importante.in questi giorni sto riprendendo a macinare senza girare a vuoto.
    sono un educatore di brescia.
    lunedì chiederò senza proroghe la visione del contratto, con firma del presidente.
    intanto pensavo di contattare i cobas a brescia e sentire anche loro.
    se hai informazioni utili te ne sarei davvero grato.
    a presto.
    ale

  9. kortatub says:

    La sragrande maggioranza dei contratti a progetto sono mal formulati, o comunque non sono legittimi nella quasi totalità dei casi, (se dai uno sguardo alle FAQ c’è la spiegazione.)

    Ora quello che puoi fare è richiedere la trasformazione del tuo contratto a progetto in contratto a tempo indeterminato a pari monteore andando per via vertenziale.
    O quanto meno puoi paventare questa ipotesi in sede di trattativa con la tua coop e vedere se diventano più mansueti all’idea di dover pafare delle spese legali oltre ad assumerti alle tue condizioni.

    Se ti interessa e necessiti di altre informazioni fammi sapere di dove sei che provo a metterti in contatto con qualcuno che si può occupare di questa questione.

    A presto!
    Kb

  10. alessandro says:

    Sono un educatore professionale assunto nel novembre 2006 da una cooperativa, per otto mesi a 24 ore sett., con un contratto a progetto, poi rinnovato con un tempo determinato di un anno.
    Contemporaneamente lavoro con un’altro part-time, a tempo indeterminato di 21 ore, tra l’altro molto meglio retribuito perchè non C.C.N.L.
    Nella coop. dove avevo il contratto a tempo determinato mi hanno offerto più volte l’assunzione a tempo ind. A 38. Ho sempre mediato in maniera sempre chiara e netta per non rinunciare all’altro part-time cui non volevo rinunciare anche in termini etici e di interesse.
    Ho sempre contrattato per un rinnovo a tempo ind., con richiesta di poter diminuire il monte ore a 17, per poter arrivare ad un totale di 38 sett. La mia richiesta è sempre stata accolta con risposta affermativa in più incontri durante l’anno.
    La stessa risposta affermativa mi è stata data il 15 maggio. Al primo di giugno a meno di un mese dalla scadenza del contratto mi è stato comunicato che se non avessi accettato le loro condizioni a trentotto ore sarei stato escluso dai loro progetti e che avrebbero potuto forse garantirmi poche ore di progetti domiciliari(6).
    La coop ha per ora “”mediato”” offrendomi un caritatevole contratto a progetto di diciassette ore che scade alla fine di agosto e che tra l’altro al 23 luglio nonostante stia lavorando (assicurato garantiscono) non mi è stato ancora fatto firmare, nonostante insistenti richieste.
    Intanto ho preso un progetto di 7 ore da un’altra cooperativa (che per ora non può offrirmi altro) a tempo indeterminato a partire da settembre.
    Per ora aspetto sempre più precario, con un numero di lavori sempre maggiore, che finisca l’estate perchè di lavori in estate non se ne trovano, sempre più frustrato, ad abbassare la testa, con una famiglie da mantenere, cercando di capire se finiranno di succhiarmi sangue per pochi euro e nessuna gratificazione, se prenderò un altro progetto con loro, sanguisughe, o riuscirò a trovare un altro lavoro in un’altra cooperativa ancora….ancora…

  11. kortatub says:

    Ciao Margy,
    Non so in che servizio lavori ma posso dirti con certezza che la stragrande maggioranza dei contratti a progetto delle coop sociali sono illegittimi e quindi impugnabili al fine di essere trasformati in tempo indeterminato tramite vertenza.

    Hai diritto al rimborso km se supera i 15 km all’interno della giornata (per gli spostamenti da un luogo all’altro di lavoro) hai sempre diritto al rimborso se fai “trasporto utenti”.

    La coop entrante ha l’obbligo di assumere alle medesime condizioni i lavoratori presenti sull’appalto che ne fascciano richiesta.

    Una cosa che non ho capito…quando dici: “la nuova coop vuole a tutti i costi un contratto a tempo indeterminato.” La coop entrante vuole farti un tempo indeterminato? non è meglio?

    Comunque se mi dici in che città lavori posso darti dei contatti di legali o comunque di persone esperte che si muovono sul territorio per poter chiedere chiarimenti e “attrezzarti”.

    A presto
    Kb

  12. margy says:

    sono un’educatrice domiciliare minori il 30giugno scade il contratto a progetto che ho con una cooperativa(con la quale mi trovavo benissimo)che però ha perso la gara d’appalto.la nuova coop vuole a tutti i costi un contratto a tempo indeterminato. quali sono le condizioni che posso avanzare?ad esempio l’uso del mezzo è a mio carico? possono ex rimborsati i km? io x lavoro faccio circa 1200 km al mese di spostamenti.è possibile chiedere un’altra forma di contratto?

  13. Chris says:

    Ok!e grazie Chris

  14. kortatub says:

    Ciao, allora io sono in contattatto con alcune persone a trieste che lavorano sulle coop sociali, anche se sono per lo più operatori sociali se hai qualche dubbio in particolare invece contatattami pure che siamo in contattatto con un po’ di specialisti sparpagliati sul territorio nazionale.
    per farti capire siamo in rete con: http://www.precaria.org .
    se ti servono dei contatti personali su trieste invece contattatami in privato a:
    1893@canaglie.org

    Ciao a presto!
    Kb

  15. Chris says:

    Ciao! Si,in una coop di vigilanza che impiega prevalentemente Guardie Giurate.Espletiamo assieme lo stesso identico servizio,cambia solo il fatto che loro sono armati e che hanno un CNLL purtroppo migliore del mio,sono anche in tanti e questo spesso e volentieri risulta fortemente discriminante nei miei confronti,sotto vari aspetti.Ciao Chris

  16. kortatub says:

    Ciao chris ma lavori in una coop o che altro?

    giusto per capire.
    Ciao
    A presto!

  17. Chris says:

    Salve!Sono un Guardia ai Fuochi di Trieste che opera fuori l’ambito portuale.Da tempo cerco informazioni sulla mia categoria,associazioni,federazioni e quant’altri,che seriamente aiutino in modo concreto la nostra categoria,non sufficentemente conosciuta e tutelata.
    Avete modo di indicarmi qualche indirizzo utile a livello locale e nazionale?Ciao e grazie.Chris

  18. kortatub says:

    Ciao,
    Vedo la mail soLa ora… La prima cosa fodamentale che devi fare è inviare
    una raccomandata all’azienda ENTRO 5 GIORNI in cui contesti la sanzione
    altrimenti non puoi più fare nulla… anche una cosa SEMPLICE IN CUI
    SPIEGHI LE TUE RAGIONI…
    Teoricamente ciò che hanno fatto non è valido ti posto il link del tuo
    CCNL http://www.filtcgil.it/…uardia%20ai%20fuochi.pdf
    guarda gli articoli 32 16 17 18 e inizia a scivere qualcosa se non hai un
    avvocato sotto mano questo basta abloccare il processo.
    dopodichè la palla passa a loro se non ti rispondono entro 10 giorni la
    cosa è chiusa con un nulla di fatto… nel frattempo giro la tua mail ai
    nostri avvocati… di dove sei? hai un avvocato sotto mano?
    Ciao
    a Presto.

  19. Orazio says:

    La mia ditta ha preso un provvedimento disciplinare ai sensi art.30 CCNL Guardia ai Fuochi(Assenza arbitraria durata 1 giorno)con proposta di sospensione senza paga di 3 turni, solo perchè il giorno 30/04/2008 alle ore 13 circa mi dicono che l’indomani 01/05/08 sono di turno. Io essendomi già organizzato non potevo garantire il turno in questione.Possono farlo? Grazie

  20. kortatub says:

    La risposta è “si possono richiedertelo” ma tu puoi non accettare senza incorrere in alcuna sanzione.

    se ha bisogno di altre info o vuoi essere contattato scrivi pure a:

    1893@canaglie.org

  21. luca says:

    sono in una coop sociale il tempo pieno li per gli altri è 38 ore ma a me hanno fatto un part time da 36 ore, mi possono richiedere del lavoro supplementare e ne sono obligato ? o mi posso pure rifiutare?

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