E.R.T. (Elemento retributivo territoriale) una tantum annuale di
ciraca 200/330 Euri a seconda dei casi per i lavoratori della
lombardia… Sindacati Confederali e Centrali cooperative fanno finta
di non aver mai firmato questo ducumento RICORDIAMOGLIELO!!!
1. ELEMENTO RETRIBUTIVO TERRITORIALE
Le parti convengono di istituire,
come previsto dall’articolo 10 punto 2 del CCNL, un Elemento Retributivo
Territoriale (E.R.T.) che risponda ai criteri dell’accordo 23-7-1993 e al quale
sia applicabile lo speciale regime di decontribuzione previsto all’articolo 2
della Legge 135/1997 e successive integrazioni.
1. Criteri generali
L’ERT sarà determinato in base ai
criteri previsti dal presente articolo e sarà erogato a tutte le addette e gli
addetti che prestano la loro attività nella provincia di Milano e costituita
provincia di Monza Brianza alle dipendenze delle cooperative sociali che
applicano il CCNL 28.05.2004 e successivi rinnovi.
Periodo di raffronto è costituito dai bilanci del biennio
precedente a quello del bilancio d’esercizio utilizzato (per la determinazione
dell’ERT anno 2006 si raffronteranno
il bilancio dell’esercizio 2005 con
la media dei bilanci 2003 e 2004).
Anno di riferimento anno per il quale sono calcolati i
dati per l’erogazione dell’ERT (E’
costituito dal Bilancio d’esercizio precedente l’anno di competenza: per
l’erogazione 2007 il bilancio 2006).
2. Criteri per la definizione dei parametri
2.1 L’ERT è strettamente correlato ai
risultati conseguiti dalle cooperative sociali che operano nel territorio di
riferimento. La valutazione congiunta di detti risultati sarà effettuata
assumendo i seguenti indicatori per il 25%
dell’ERT:
a)
Andamento del fatturato
peso
ponderale 30%
Il parametro prenderà in
considerazione la variazione di fatturato.
Il parametro sarà costruito con la
seguente metodologia:
§
somma
del valore della produzione (voce del bilancio CEE) di tutte le cooperative di
ciascuno dei 2 anni che precedono quello di riferimento;
§
determinazione
della media del biennio (somma dei fatturati diviso 2);
§
determinazione
del fatturato anno in corso e relativo raffronto.
b)
Andamento dell’occupazione peso
ponderale 30%
Il parametro sarà determinato con gli
stessi criteri del parametro a).
Il numero degli occupati sarà
rilevato nel mese di dicembre di ogni anno.
c)
Rapporto fatturato/costo del lavoro peso
ponderale 40%
Per il primo termine si farà riferimento ai dati raccolti per la
determinazione del parametro a).
Il costo del lavoro sarà rilevato con
gli stessi criteri (voce del bilancio CEE).
Per il 75% dell’ERT il seguente indicatore: presenza effettiva
degli addetti ricoprendendo le ore di non produzione per Infortuni sul lavoro,
maternità obbligatoria e facoltativa, permessi L 104/92 e successive modifiche,
permessi sindacali, permessi Dlgs 626/94, malattie giustificate per non più di
3 certificati annui (nei casi di particolari situazioni legate allo stato di
salute di singoli addetti in sede aziendale potrà essere elevato il numero di
certificati suddetti fino ad un massimo di 6).
2.2. I dati presi in considerazione
saranno quelli riferiti alle cooperative che rientrano nell’ambito di
applicazione del presente accordo che sono pervenuti alle parti firmatarie
entro il 30 ottobre di ogni anno. L’ERT così determinato dovrà, comunque,
essere corrisposto anche dalle cooperative che non hanno inviato i dati.
2.3 non saranno presi in considerazione
i dati dei consorzi che svolgono prevalentemente attività di servizio per conto
dei propri soci.
2.4 Qualora si verificassero situazioni
anomale, comprese quelle relative al reperimento nei tempi stabiliti dei dati
di riferimento in modo omogeneo, le parti potranno prevedere in sede di
determinazione dell’ERT ulteriori correttivi rispetto a quelli previsti al
punto 2.3.
Per le cooperative con esercizio
sociale non coincidente con l’anno solare saranno utilizzati dati relativi
all’ultimo bilancio sociale approvato entro il 15 giugno.
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